CHAT LINE E PRIVACY: NUOVO INTERVENTO DELLA SUPREMA CORTE
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (III Sezione Penale; ud. 17 febbraio 2011; dep. 1 giugno 2011; n°21839) segna un importante passo in avanti nel delicato settore della diffusione dei dati personali sul web. La pronuncia della Suprema Corte affronta il problema della riconducibilità alla fattispecie astratta di cui all’art. 167 L.196\03 (Legge sulla Privacy) della condotta di chi diffonde, invito domino, il numero della utenza cellulare altrui su una chat pubblica. I Giudici della Corte hanno, in primo luogo, ribadito che il tenore letterale della disposizione normativa richiamata (segnatamente, l’incipit “chiunque”) induce a ritenere che anche i soggetti privati sono tenuti al rispetto delle regole di riservatezza. In altri termini, la sentenza esclude una interpretazione in senso restrittivo della norma stabilendo che soggetto attivo del reato può essere anche il privato cittadino “che occasionalmente sia venuto in possesso di un dato c.d. dato sensibile appartenente ad altro soggetto” e ne abbia dato diffusione indebita. L’ulteriore argomento analizzato dalla sentenza riguarda il concetto di ‘danno’ che il Legislatore individua come elemento essenziale ai fini della configurabilità del reato. A parere dei Giudici, la pubblicazione del numero cellulare privato si pone al di fuori della ipotesi del “minimo vulnus alla identità personale del soggetto passivo ed alla sua privacy” in presenza del quale, conformemente a precedenti pronunce della S.C., la condotta materiale di tipo diffusivo sarebbe scriminata (cfr. Cass. Sez. III; 28.5,04; n°30134). Ciò in quanto, si legge, l’arbitraria diffusione “ad ampio raggio” di un numero privato è tale da integrare il ‘danno’ cui fa riferimento la disposizione di Legge. Sotto il profilo dell’elemento psicologico, la Corte ha poi ribadito che, in ossequio al tenore letterale della norma punitiva (“al fine di recare ad altri un danno”), ai fini della configurabilità del delitto in parola è necessario che la condotta sia sorretta dal dolo specifico non essendo sufficienti la coscienza e volontà dell’azione.







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