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NORMA PENALE E PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ:IMPORTANTE PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Caserta, 6 agosto 2011 17:00

Il recente intervento della Corte di Cassazione (IV Sezione Penale sent. 28 giugno 2011 n°25674) in tema di interpretazione dell’art.73 DPR 309\90 (normativa in materia di stupefacenti) rappresenta un novum giurisprudenziale destinato a suscitare non poche discussioni nell’opinione pubblica.

I Giudici della Suprema Corte, pronunciandosi sul ricorso presentato dalla Procura Generale avverso una sentenza di non luogo a procedere, hanno affermato il principio secondo il quale la condotta di chi coltivi una piantina di cannabis, non essendo connotata da “offensività” del bene giuridico tutelato dal Legislatore, non costituisce reato.

L’iter argomentativo seguito dalla Corte muove dal principio generale secondo il quale la mera aderenza del fatto alla norma di per sé non integra il reato essendo necessario anche che la condotta sia effettivamente lesiva del bene giuridico tutelato.

Tale pronuncia è indiscutibilmente innovativa non solo perché rappresenta una sorta di parziale revirement rispetto a recenti (e più restrittivi) orientamenti della giurisprudenza di legittimità (che avevano affermato che la coltivazione di stupefacenti, sia essa svolta a livello industriale o domestico, costituisce reato anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale -Cass, Sez. U, Sentenza n. 28605 del 24/4/2008, Rv. 239920), ma anche perché ripropone la problematica della ‘offensività’ del bene giuridico che deve caratterizzare la condotta sussumibile nella fattispecie astratta descritta dalla norma penale.

Particolarmente interessante è, sul punto, il richiamo, contenuto nel provvedimento de quo, alla sentenza n°62 del 26.3.86 con la quale la Corte delle Leggi aveva evidenziato che spetta al Giudice determinare, in concreto, ciò che, non raggiungendo la soglia dell’offensività dei beni in discussione, si pone al di fuori del ‘penalmente rilevante’.

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Vincenzo Di Vaio
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